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[1]Il termine per ricorrere in via amministrativa contro i risultati dei ruoli nei casi di errori materiali o duplicazioni per tutte le imposte dirette, e' di sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli.
[2]Nello stesso termine il contribuente puo' fare opposizione al ruolo per essere stata omessa o per non essere stata fatta regolarmente la notificazione degli atti di accertamento per le imposte di ricchezza mobile e dei fabbricati.
[3]I ricorsi e le opposizioni possono farsi anche mediante scheda di rettifica, che dovra' essere compilata dall'agente delle imposte, e, occorrendo, anche dall'esattore, quando trattisi di errori materiali o duplicazioni rilevate di ufficio.
Testo in vigore dal 27 giugno 1888 al 22 luglio 1958
