Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Trascorsi tre mesi dalla presentazione del reclamo alle Commissioni di prima e seconda istanza, senza che sia intervenuta la decisione, tanto l'agente, quanto il contribuente possono chiedere al presidente che sia fissato il giorno della discussione, il quale non potra' essere protratto oltre il trentesimo da quello della presentazione della domanda, e sara' quindici giorni prima notificato al richiedente.

[2]Il contribuente avra' diritto di essere sentito anche dalla Commissione centrale nel caso indicato dall'art. 50 della legge (testo unico) 24 agosto 1877, n. 4021.

Testo in vigore dal 27 giugno 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-06-10;5458~art2 · fonte del testo

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