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[1]Le decisioni delle Commissioni di prima e di seconda istanza sui reclami per l'imposta di ricchezza mobile e per quella sui fabbricati devono essere notificate al contribuente, per mezzo del sindaco, entro sessanta giorni dalla comunicazione fattane all'agente delle imposte.

[2]Le decisioni non notificate nel detto termine diventano definitive per l'Amministrazione, salvo che l'agente provi mediante l'elenco restituito dal sindaco, di averle trasmesse al sindaco medesimo almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stesso.

[3]E' pero' in facolta' del contribuente d'impugnarle nei venti giorni dalla ricevuta notificazione. Scorso questo termine senza impugnazione le decisioni diventano definitive anche per il contribuente.

Testo in vigore dal 27 giugno 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-06-10;5458~art1 · fonte del testo

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