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[1]Le pubbliche vendite di biglietti, di cui all'art. 5 della legge 20 luglio 1891, n. 498, sono dichiarate esenti dalle tasse di bollo e del 10 per cento, purche' si effettuino esclusivamente nelle localita' dove vengono esposti ed estratti i premi, il prezzo unitario dei biglietti non superi i cinquanta centesimi, e il complessivo ammontare di questi non ecceda le lire mille.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1908.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Lacava.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 5 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
