Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'importo dei biglietti e cartelle che possono emettersi per lotterie e tombole nazionali autorizzato con leggi speciali, non deve eccedere in ogni esercizio finanziario:
[2]i quattro milioni di lire, sino a quando non siano esaurite le concessioni fatte prima dell'attuazione della presente legge;
[3]i tre milioni di lire in prosieguo.
[4]Il ministro delle finanze ha facolta' di raggruppare opportunamente due o piu' concessioni omogenee, obbligando i concessionari a compiere consorzialmente le rispettive operazioni.
[5]Quando, per effetto del raggruppamento, la somma risultante eccedesse il limite massimo di cui sopra, potra', data l'eccezionalita' del caso, essere acconsentito l'aumento, non oltre pero' il decimo di quel massimo fissato in quattro e in tre milioni.
[6]L'approvazione dei piani di tali operazioni singole o consorziate, e' deferita al Ministero delle finanze e non puo' esser data che nell'anno in cui deve effettuarsi l'emissione o nell'anno precedente.
Testo in vigore dal 5 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
