Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le somme, che non fossero spese nell'esercizio, si porteranno in aumento dell'entrata del bilancio speciale della scuola per l'esercizio successivo.
[2]Il bilancio speciale e il relativo conto consuntivo saranno annualmente approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Testo in vigore dal 5 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
