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[1]La Cassa di risparmio del Banco di Napoli o il Banco di Sicilia promuoveranno la costituzione di nuovi enti intermediari, il riordinamento, ove occorra, degli esistenti o ne sorveglieranno la gestione anche mediante propri funzionari speciali, qualora sia necessario.
[2]La sezione di credito agrario del Banco di Sicilia ha facolta' di destinare un decimo degli utili netti annuali della gestione di ciascuna Cassa provinciale alla istituzione di premi di incoraggiamento sussidi agli enti intermediari e ad altri Istituti che svolgessero opera proficua per l'agricoltura.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1911 al 29 maggio 1917
