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Il Banco di Sicilia e' autorizzato a prelevare la somma di lire 3,000,000 di cui alla lettera c) dell'art. 3 della presente legge, a titolo di impiego, dall'ammontare della massa di rispetto disponibile. Nel fondo predetto sono comprese le somme tuttora impiegate nelle operazioni di credito compiute dal Banco di Sicilia, in virtu' della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª).
Testo in vigore dal 21 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
