Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le somme di cui all'art. 1 e alla lettera a) dell'articolo 3 della presente legge, saranno versate, ai termini dell'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383, secondo il bisogno, su decreti del ministro del tesoro, dalla Cassa dei depositi e prestiti rispettivamente alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli e alla sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
