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Por le operazioni di credito agrario nella Sicilia, dipendenti dalle leggi 29 marzo 1906, n. 100, e 15 luglio 1906, n. 383, saranno applicate disposizioni analoghe a quelle stabilite nel precedente art. 2.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
