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[1]Alle Commissioni di sconto degli stabilimenti del Banco di Napoli nei capoluoghi delle Provincie indicate nel precedente art. 1 sono aggregati due membri nominati in una lista di 18 candidati scelti fra i maggiori censiti ed agricoltori provetti, di ciascuna Provincia.
[2]La lista ha la durata di un triennio ed e' formata da una Commissione, composta dal prefetto o da un suo delegato, presidente, da un rappresentante del Consiglio provinciale, da un delegato della Camera di commercio, da un rappresentante del Banco di Napoli, e dal direttore della cattedra ambulante o di un'istituzione agraria designata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
[3]Nel primo anno saranno estratti a sorte sei nomi fra i candidati compresi nella lista, e i primi due avranno la nomina di titolari e i successivi quattro quella di supplenti, nel secondo anno si fara' un eguale sorteggio fra gli altri dodici nomi, nel terzo anno eserciteranno l'ufficio i rimanenti sei inscritti nella lista.
[4]I due membri aggregati intervengono alle adunanze della Commissione di sconto, nelle quali si deliberano concessioni di fido e prestiti agrari per effetto delle leggi 7 luglio 1901, n. 334, e 15 luglio 1906, n. 383.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
