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[1]L'interesse dovuto alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e' ridotto al 3.50 per cento.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 febbraio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco - Raineri.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
