Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le Casse provinciali di credito agrario amministrate secondo le disposizioni della presente legge, dovranno iniziare le loro operazioni non oltre il 1° marzo 1911.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
