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[1]Il bilancio speciale dell'azienda di ciascuna Cassa agraria provinciale e' approvato dal Consiglio generale del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia.
[2]Della gestione dei fondi delle Casse agrarie provinciali i due Istituti devono rendere conto annualmente, con apposita relazione, ai ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro.
[3]Debbono inoltre annualmente trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio e alle Deputazioni provinciali la situazione di tutte le operazioni di Credito agrario, nella quale sia pure indicato il risultato delle iniziative prese per la costituzione ed il riordinamento di enti intermediari.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
