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[1]Il capitale delle Casse provinciali di credito agrario istituite con la legge 15 luglio 1906, n. 383, nelle provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecco, Salerno e Teramo, che ammonta a L. 10,017,298.93, e' amministrato ai termini dell'art. 8, secondo capoverso, ed agli effetti dell'art. 17, secondo comma, della citata legge, dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli; la quale deve impiegarlo, in ciascuna delle Provincie indicate e nella misura spettante a ciascuna delle rispettive Casse, nello operazioni di credito agrario di esercizio contemplate dalla legge sopraindicata.
[2]La Cassa di risparmio del Banco di Napoli si varra' dei consorzi ed Istituti contemplati nell'art. 1 della legge 7 luglio 1901, n. 334; e terra' per ciascuna Provincia contabilita' separata delle operazioni compiute col capitale delle Casse provinciali.
[3]La Cassa di risparmio del Banco di Napoli adoprera' in ciascuna delle suddette Provincie i fondi destinati al credito agrario in virtu' della legge 7 luglio 1901, n. 334 dopo che avra' impiegato il capitale della Cassa provinciale.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
