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I vice commissari ed i delegati di 1ª classe che, per effetto della istituzione di una nuova classe a 4000 lire, dovessero venire inscritti nella 2ª classe, non potranno avere alcun pregiudizio di carriera da tale iscrizione.
Testo in vigore dal 12 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
