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[1]Negli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 si comprenderanno tutte le somme finora assegnate o disponibili per pensioni vitalizie, indennita' e sussidi ai danneggiati politici delle provincie napoletane o siciliane.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 luglio 1883.
[4]UMBERTO.
[5]Depretis. A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Testo in vigore dal 3 settembre 1883 al 16 dicembre 2009
