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Le ricadenze del fondo delle lire 700,000 saranno impiegate in nuove concessioni, rimanendo ferma ed inalterata per 18 anni la predetta somma a beneficio dei danneggiati. Dal diciottesimo anno in poi le ricadenze costituiranno economia di bilancio; e sara' corrispondentemente ridotto il relativo capitolo di spesa da mantenersi acceso fino al completo esaurimento delle fatte concessioni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 luglio 1901, n. 308
1La L. 7 luglio 1901, n. 308 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "II termine stabilito dall'articolo 7 della legge 8 luglio 1883, n. 1496, e' prorogato di un decennio, rimanendo pero' limitato in L. 800 annue il massimo importo degli assegni".
Testo in vigore dal 28 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
