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[1]Le indennita' non potranno concedersi che a ristoro dei danni patiti nei saccheggi e negli incendi delle proprieta' private; gli assegni vitalizi e sussidi saranno accordati a ristoro di altri danni sofferti per causa politica e di cui al precedente articolo.
[2]In tutti i casi sara' tenuto conto dei compensi che fossero stati precedentemente accordati sotto qualsiasi forma e titolo per la causa del patito danno, e nella concessione degli assegni e dei sussidi si avra' riguardo alla condizione economica dei richiedenti.
Testo in vigore dal 3 settembre 1883 al 16 dicembre 2009
