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Gli spiriti prodotti dalle fabbriche di prima categoria o da quelle di seconda categoria aventi carattere industriale devono essere custoditi in apposito locale annesso alle fabbriche secondo le disposizioni dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1886, N. 3754 (Serie 3ª).
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
