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Gli spiriti prodotti dalle fabbriche di prima categoria o da quelle di seconda categoria aventi carattere industriale devono essere custoditi in apposito locale annesso alle fabbriche secondo le disposizioni dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1886, N. 3754 (Serie 3ª).

Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-12;5515~allegato-c-art6 · fonte del testo

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