Art. 25 (Allegato C)
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[1]E' data facolta' al Governo di modificare l'organico del personale tecnico di finanza per provvedere ai maggiori bisogni del servizio tecnico creati dalla presente legge. All'uopo viene concessa la somma di lire 124,200, da iscriversi nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, in aggiunta a quella gia' stanziata al capitolo 8 dell'esercizio 1888-89.
[2]Visto: Il Ministro delle Finanze A. Magliani.
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
