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La fabbricazione clandestina degli spiriti e' punita con multa ragguagliata al prodotto, ed alla resa in alcool delle materie prime alcooliche ed alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi in misura non minore del doppio della tassa di fabbricazione e di vendita e non maggiore del decuplo.

Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-12;5515~allegato-c-art22 · fonte del testo

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