Art. 21 (Allegato C)
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Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno designati gli uffici di finanza e gli altri uffici governativi incaricati dell'emissione dei documenti indicati in questa legge, e della riscossione della tassa di vendita; sara' stabilito il calo da accordare ai fabbricanti sulla quantita' di spirito soggetto alla tassa di vendita, mantenendo le proporzioni degli abbuoni accordati per la tassa di fabbricazione; saranno determinate le regole per la tenuta dei registri di cui all'articolo 15 e le discipline per la vigilanza spettante all'Amministrazione in esecuzione alle disposizioni della presente legge.
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
