Art. 20 (Allegato C)
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[1]La tenuta irregolare dei registri, di cui all'articolo 15, per la quale si renda impossibile accertare il movimento degli spiriti, e' punita con una multa da 5 a 250 lire.
[2]La mancanza dei registri e la ricusata presentazione agli agenti della finanza sono punite con una multa da lire 50 a 500.
[3]La mancanza e l'inesatta dichiarazione di cui all'articolo 18 sono punite con una multa da lire 100 a lire 1000.
[4]All'infuori dei casi mentovati, qualunque azione od omissione, mediante la quale si sottragga o si tenti di sottrarre gli spiriti al pagamento del tributo o a parte di esso, e' punita con una multa dal doppio al sestuplo della tassa generale di vendita.
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
