Art. 18 (Allegato C)
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[1]Cinque giorni prima dell'applicazione della presente legge i fabbricanti e i rettificatori di spirito, di cui alle lettere b e c dell'articolo 5, i negozianti all'ingrosso e i rivenditori al minuto di spiriti, i fabbricanti di liquori, nonche' i proprietari di stabilimenti per la preparazione del cognac e dei vini liquorosi, dovranno far conoscere esattamente all'autorita' finanziaria la quantita' di spirito e di bevande alcooliche esistenti nei rispettivi depositi e nei locali d'esercizio.
[2]Nei cinque giorni anteriori a quello nel quale la presente legge entrera' in vigore e nei primi cinque giorni della sua applicazione gli agenti della finanza determineranno le quantita' di spirito e di bevande alcooliche esistenti nelle fabbriche, negli stabilimenti, nei depositi e negli esercizi sopra indicati. Queste quantita' di spirito saranno soggette alla tassa di vendita, da riscuotersi con le modalita' prescritte nel regolamento per l'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
