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[1]Le bolle di pagamento e di circolazione rilasciate per il trasporto degli spiriti sono equiparate alle bolle considerate all'articolo 56 del regolamento doganale.

[2]Tanto gli spiriti e le bevande alcooliche che vengono trasportati senza accompagnamento delle bolle medesime o con bolle per le quali il termine di scadenza sia passato, quanto quelli che sono trovati in eccedenza al carico di scrittura dei magazzini all'ingrosso, saranno sottoposti al pagamento del dazio di confine, della sopratassa di fabbricazione e della tassa di vendita, oltre a una multa estensibile dal doppio al decuplo dei mentovati tributi insieme riuniti.

Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-12;5515~allegato-c-art17 · fonte del testo

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