Art. 12 (Allegato C)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per gli spiriti che si trasportano sulle strade comuni, le bolle di pagamento, di cauzione o di circolazione possono essere riscontrate lungo il viaggio e al momento dell'arrivo debbono essere presentate all'ufficio finanziario, o in sua assenza al sindaco del comune di destinazione.
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
