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[1]Allegato C.

[2]TASSA DI VENDITA DEGLI SPIRITI

[3]Art. 1.

[4]Il Governo del Re e' autorizzato a proibire la vendita degli spiriti per uso di bevande, quando sia riconosciuto che non abbiano quel grado di rettificazione che e' necessario, udito in via di massima il Consiglio superiore di sanita', nell'interesse dell'igiene pubblica.

[5]Con regolamento approvato per decreto Reale, sopra proposta dei ministri dell'interno e delle finanze, udito il Consiglio di Stato, si provvedera' all'esecuzione della presente disposizione.

Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-12;5515~allegato-c-art1 · fonte del testo

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