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[1]Sulla riconosciuta regolarita' della parte estrinseca degli esibiti documenti, l'Ufficio di Prefettura inscrive, sulla dichiarazione anzidetta, l'annotazione del giorno e dell'ora in cui vennero esibiti.
[2]La Prefettura trasmette ogni cosa, nel termine non eccedente i cinque giorni, al Ministero di Agricoltura e Commercio, il quale, trascritti i documenti stessi sopra registri pubblici, rilascia, se ne e' il caso, l'attestato di trascrizione.
[3]Il Ministro, allorquando le formalita' sono compiute, rinvia uno degli esemplari del marchio, o segno distintivo, alla Prefettura, affinche' sia custodito o presso di essa, o presso una Camera di commercio, e reso ostensibile al pubblico anche nella Provincia ove fu iniziata la concessione.
Testo in vigore dal 23 settembre 1868 al 22 dicembre 2008
