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L'Amministrazione finanziaria dello Stato puo' adottare marche e segni, per assicurare i prodotti delle sue manifatture e lo spaccio dei generi di privativa, uniformandosi alle prescrizioni della presente Legge; e cio' senza pregiudizio delle disposizioni vigenti, per l'Amministrazione dello Stato, nella Legge che riguarda la produzione e la specie di tali prodotti.

Testo in vigore dal 23 settembre 1868 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-08-30;4577~art6 · fonte del testo

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