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I marchi e segni distintivi, gia' legalmente usati all'estero sopra prodotti e mercanzie di fabbriche e commerci stranieri, che si spacciano nello Stato, o sopra animali di razze straniere diramate nel Regno, sono riconosciuti e garantiti, purche' si osservino, a riguardo di tali marchi e segni, le prescrizioni stabilite pei nazionali.
Testo in vigore dal 23 settembre 1868 al 22 dicembre 2008
