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[1]Sara' punita con multa estensibile a L. 2,000 (duemila), anche quando non siavi danno del terzo:
[2]1° Chi avra' contraffatto un marchio o segno distintivo, o chi ne avra' fatto uso scientemente;
[3]2° Chi avra' scientemente messo in circolazione, venduto o introdotto dall'estero, e per uso di commercio, prodotti con marchi o segni contraffatti;
[4]3° Chi avra' contravvenuto al disposto degli articoli 3, 5 e 6 della presente Legge;
[5]4° Chi, senza aver propriamente contraffatto un marchio o segno distintivo, ne avra' fatto una fraudolenta imitazione, o chi avra' fatto uso scientemente di marchio o segno fraudolentemente imitati; 5° Chi avra' scientemente posto in circolazione, venduto o introdotto dall'estero, e per uso di commercio, prodotti con marchio o segno fraudolentemente imitati;
[6]6° Chi avra' fatto uso scientemente di marchio o segno, insegna od emblema portante indicazione atta a trarre in inganno il compratore sulla natura del prodotto, o chi avra' venduti prodotti muniti di tali marchi o segni o emblemi.
[7]Nel caso di recidiva, la multa sara' estensibile a lire 4,000 (quattromila).
[8]I marchi o segni contraffatti, gl'istrumenti che hanno servito alla frode, non che i prodotti e oggetti accreditati con tale contraffazione, saranno confiscati.
[9]I marchi o segni, insegne od emblemi alterati saranno reintegrati a spese del delinquente.
[10]Queste pene sono applicabili senza pregiudizio del risarcimento dei danni a chi di ragione, e di quelle maggiori, che sieno stabilite dal Codice penale nel caso di falsita'.
Testo in vigore dal 23 settembre 1868 al 22 dicembre 2008
