Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 settembre 1868 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque adotta un marchio, o altro segno, per distinguere i prodotti della sua industria, le mercanzie del suo commercio, e gli animali di una razza a lui appartenente, ne avra' l'uso esclusivo, purche' adempia il deposito in questa Legge prescritto.
[2]Il marchio, o segno distintivo, deve esser diverso da quelli gia' legalmente usati da altri, e deve indicare il luogo di origine, la fabbrica ed il commercio, in modo da constatare il nome della persona, la ditta della Societa' e la denominazione dello Stabilimento, da cui provengono i prodotti e mercanzie; trattandosi di animali e di piccoli oggetti, sara' proposta ed approvata una sigla speciale, o un segno equivalente.
[3]La firma di carattere del produttore, commerciante o proprietario, incisa sui prodotti, o riprodotta mediante suggello o qualunque altro mezzo durevole, ovvero anche scritta a mano, puo' costituire un marchio o segno distintivo.
Testo in vigore dal 23 settembre 1868 al 22 dicembre 2008
