Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re e' autorizzato a pagare gli stipendi arretrati dei funzionari richiamati e gli stipendi correnti dei funzionari che, in applicazione degli articoli precedenti, rimarranno in servizio in eccedenza del ruolo fissato dall'articolo 29 della legge citata, coi fondi stanziati nel capitolo 12 del bilancio pel Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1893-94.
[2]A tal uopo, secondo le norme stabilite dalle leggi di contabilita' per le maggiori spese obbligatorie, sara' aggiunta al capitolo medesimo una somma corrispondente all'ammontare degli stipendi dei funzionari che risulteranno richiamati in servizio in eccedenza di ruolo nel termine fissato dall'articolo 1.
Testo in vigore dal 23 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
