Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

I funzionari richiamati in servizio, fermo il diritto agli stipendi arretrati, avranno facolta' di optare entro il termine di un mese dalla registrazione del decreto alla Corte dai conti, fra la riassunzione del servizio loro concessa ed il collocamento a riposo, secondo le norme stabilite dall'articolo 47 della legge succitata, tenuto conto del tempo decorso e degli aumenti di stipendio che, per effetto della presente legge, avessero conseguito.

Testo in vigore dal 23 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-19;328~art3 · fonte del testo

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