Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il ruolo del personale del Genio civile stabilito nell'articolo 29 della legge succitata rimane temporaneamente aumentato nei diversi gradi e nelle diverse classi di ciascuna categoria di altrettanti posti quanti saranno i funzionari richiamati in servizio in esecuzione di quanto e' stabilito nell'art. 1.
[2]Finche' il rispettivo numero non sia ridotto entro i limiti del ruolo normale, non potranno farsi nuove nomine.
Testo in vigore dal 23 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
