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[1]Quelli tra i funzionari del Genio civile, collocati a riposo in eccedenza del numero risultante dall'articolo 46 della legge 15 giugno 1893 n. 294, che a completa esecuzione di quanto e' prescritto nell'articolo medesimo e nei successivi articoli 47 e 49, debbono essere richiamati in servizio, riprendono la posizione che avevano, per grado e per anzianita', al momento in cui ne furono tolti.

[2]Essi hanno diritto allo stipendio dal giorno in cui ebbe effetto il collocamento a riposo, con gli aumenti che avrebbero potuto loro spettare per anzianita' nei casi e secondo le norme stabilite dalle leggi vigenti, dedotte le somme che avessero esatto a titolo di pensione, ove l'avessero nel frattempo liquidata, che verranno dal Ministero dei Lavori Pubblici rifuse al Tesoro.

[3]Per completare l'attuazione di quanto e' prescritto nell'art. 46 della precitata legge e nella prima parte di questo articolo, e' stabilito un nuovo termine di mesi tre dalla promulgazione della presente legge.

Testo in vigore dal 23 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1894-07-19;328~art1 · fonte del testo

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