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[1]Quelli tra i funzionari del Genio civile, collocati a riposo in eccedenza del numero risultante dall'articolo 46 della legge 15 giugno 1893 n. 294, che a completa esecuzione di quanto e' prescritto nell'articolo medesimo e nei successivi articoli 47 e 49, debbono essere richiamati in servizio, riprendono la posizione che avevano, per grado e per anzianita', al momento in cui ne furono tolti.
[2]Essi hanno diritto allo stipendio dal giorno in cui ebbe effetto il collocamento a riposo, con gli aumenti che avrebbero potuto loro spettare per anzianita' nei casi e secondo le norme stabilite dalle leggi vigenti, dedotte le somme che avessero esatto a titolo di pensione, ove l'avessero nel frattempo liquidata, che verranno dal Ministero dei Lavori Pubblici rifuse al Tesoro.
[3]Per completare l'attuazione di quanto e' prescritto nell'art. 46 della precitata legge e nella prima parte di questo articolo, e' stabilito un nuovo termine di mesi tre dalla promulgazione della presente legge.
Testo in vigore dal 23 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
