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Sono convalidate nella somma di lire quattromila duecentosessantasette e centesimi sessantotto (L. 4267,68) le reintegrazioni di fondi a vari capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1902-903 in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria. (Cassa depositi e prestiti).
Testo in vigore dal 6 novembre 1913 al 16 dicembre 2009
