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[1]Sono convalidate nella somma di lire milledodici e centesimi nove (L. 1012,09) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1904-905, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria (Cassa depositi e prestiti).

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a bordo della R. nave Dante Alighieri, addi' 3 settembre 1913.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Di San Giuliano.

[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 6 novembre 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-09-03;1224~art27 · fonte del testo

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