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((La riscossione dei contributi consorziali e' fatta dall'Amministrazione del Consorzio, colle forme, coi privilegi e colle norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette; ferme rimanendo le prescrizioni dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1873 per gli effetti della stessa legge)).
Testo in vigore dal 13 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
