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Costituito il Consorzio, e trascritto a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo 22mo del libro 3° del Codice civile, tutti i diritti e tutti gli obblighi dipendenti dal medesimo passano di pieno diritto ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi proprietari dei terreni consorziati, nei proprietari successivi.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
