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[1]I Consorzi d'irrigazione che verranno costituiti dopo la promulgazione della presente legge dovranno avere, come parte integrale della loro costituzione, un regolare catasto di identificazioni di tutti i terreni da irrigare, che ne formano parte, ed il quale tenga in continua evidenza tutte le successive modificazioni che man mano fossero per verificarsi negli stessi.
[2]Ove non esista il catasto geometrico, si supplira', infrattanto, con un catasto che abbia per base la descrizione topografica, ed un tipo planimetrico dei fondi da consorziarsi.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
