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[1]La rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico col prodotto della ritenuta del due e mezzo per cento pel Monte delle pensioni degli impiegati dei cessati Consigli degli Ospizi, a misura che cessera' il servizio delle pensioni, andra' a vantaggio delle provincie rispettive, coll'obbligo di destinarne il prodotto in opere di pubblica beneficenza.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 6 febbraio 1881.
[4]UMBERTO.
[5]Depretis.
[6]Visto - Il Guardasigilli T. Villa.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1881 al 16 dicembre 2009
