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[1]Agli impiegati richiamati in servizio in via ordinaria o straordinaria, si considerera' come utile pel conseguimento della pensione il tempo decorso dal giorno in cui presero servizio presso i Consigli degli Ospizi.
[2]Questa disposizione sara' estesa anche a coloro che passarono da altre Amministrazioni governative alle segreterie dei Consigli degli Ospizi, o che per contrario da queste ultime passarono nelle Amministrazioni dello Stato, delle provincie o dei comuni, prima o dopo la legge del 3 agosto 1862, e che non ottennero fin qui il collocamento a riposo, sempreche' possano comprovare con titoli legali la loro posizione giuridica.
[3]La pensione sara' ripartita a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, salvo il disposto dell'articolo 4, in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato, le provincie o i comuni avranno corrisposto.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1881 al 16 dicembre 2009
