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[1]Il titolo legale a possedere, necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi ordinari fatti nella Cassa dei depositi e prestiti, consiste in un decreto pronunziato in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo in cui la successione si e' aperta.

[2]Per le successioni aperte all'estero, tale decreto sara' pronunziato, parimente in Camera di consiglio, dalla Corte d'appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio presso il quale trovasi iscritto il deposito.

[3]Quando si tratti pero' di somma non superiore a lire 2,000, la successione puo' giustificarsi nei modi stabiliti dal regolamento sulla contabilita' generale dello Stato. Se la somma non supera L. 200, basta la presentazione dell'atto di morte e dell'atto giudiziale di notorieta'; e se non supera L. 100, l'atto di notorieta' puo' essere ricevuto dal sindaco.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-12-11;855~art8 · fonte del testo

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