Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008. 106 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Agli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio e dell'art. 55 del regolamento per l'esecuzione del Codice stesso, approvato con R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139 (serie 3ª), sono equiparati ai titoli del debito consolidato i titoli di rendita redimibile emessi o da emettere, in conformita' delle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228.
tolto: Con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, potra' autorizzarsi di volta in volta l'impiego in altri titoli di Stato, non appartenenti al debito consolidato, delle somme da depositarsi agli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-12-11;855~art3 · fonte del testo
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