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[1]I verbali di conciliazione e le sentenze definitive dei conciliatori per controversie di valore superiore a lire trenta, sono soggetti a registrazione.
[2]La tassa di registrazione e':
- a)per i verbali di conciliazione, e per le sentenze definitive, aventi per oggetto un valore da oltre lire trenta a cinquanta, L. 1,20;
- b)per i verbali di conciliazione e per le sentenze definitive aventi per oggetto un valore da oltre lire cinquanta a lire cento, L. 2,40.
Testo in vigore dal 17 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
