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Ove sia pronunziata la sospensione o la revocazione di un segretario comunale dall'ufficio di cancelliere, senza la contemporanea autorizzazione di altro uffiziale di segreteria che lo supplisca, le funzioni di cancelliere sono affidate ad un vice-cancelliere di pretura o ad un alunno, da destinarvisi, in conformita' dell'articolo 4 della presente legge.
Testo in vigore dal 17 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
