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Il segretario comunale, o l'uffiziale di segreteria autorizzato a supplirlo, e' soggetto, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di cancelliere presso l'ufficio di conciliazione, alla sorveglianza del presidente e del procuratore del Re del rispettivo tribunale, ed ai provvedimenti disciplinari indicati nell'art. 214 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 (serie 1ª).
Testo in vigore dal 17 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
