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Quando sorga il bisogno di destinare in piu' Comuni del mandamento alle funzioni di cancelliere degli uffici di conciliazione un vice cancelliere di pretura od un alunno di cancelleria, potra' essere chiamato a compiere le funzioni di cancelliere presso piu' uffici di conciliazione un solo di detti funzionari.
Testo in vigore dal 17 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
